La Toscana è stata la prima Regione italiana ad aver approvato una legge regionale inerente al suicidio medicalmente assistito: si tratta della Legge Regionale 14 marzo 2025, n. 16, ‘Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024’ (d’ora innanzi L.R. 16/2025), pubblicata su Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 17.03.2025, e disponibile online sul sito della Regione https://www.regione.toscana.it/
La L.R. 16/2025 disciplina le modalità organizzative per l’attuazione di quanto disposto dalle sentenze della Corte costituzionale 25 settembre 2019, n. 242 e 1° luglio 2024, n. 135, relative al suicidio medicalmente assistito (art.1 L.R. 16/2025).
Prevede in particolare che vi siano scadenze temporali certe entro cui l’interessato deve venire a conoscenza dell’esito degli accertamenti volti alla verifica della effettiva sussistenza dei requisiti per l’accesso alla procedura. Di seguito, in sintesi, i contenuti di tale norma.
Modalità organizzative e tempistica: 37 giorni
- Il ricorrere delle circostanze previste dalle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024 rappresenta l’insieme dei requisiti previsti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito.
- L’iter ha avvio allorquando il soggetto interessato, o suo delegato, presenta relativa istanza, eventualmente corredata da documentazione sanitaria, presso l’azienda unità sanitaria locale; l’azienda unità sanitaria locale deve quindi trasmettere tempestivamente tale istanza al Comitato per l’etica nella clinica e ad una Commissione, definita Commissione multidisciplinare permanente e la cui composizione è normata dalla L.R. 16/2025.
- Segue quindi la fase di verifica dei requisiti, che non può eccedere il termine temporale di giorni venti a far tempo dal recepimento dell’istanza; durante tale fase la Commissione multidisciplinare permanente esamina i documenti esibiti ed eventualmente provvede all’effettuazione di accertamenti integrativi; tale Commissione richiede altresì parere al Comitato per l’etica nella clinica, che si esprime entro il termine di giorni sette dal ricevimento della documentazione; all’esito dell’acquisizione del parere da parte del Comitato per l’etica nella clinica, la Commissione multidisciplinare permanente provvede a redigere una relazione inerente agli esiti dell’accertamento dei requisiti. Gli esiti dell’accertamento sono comunicati all’interessato da parte dell’azienda unità sanitaria locale.
- La fase successiva attiene alle modalità di attuazione, e deve completarsi entro il termine di giorni dieci dalla comunicazione degli esiti dell’accertamento all’interessato da parte dell’azienda unità sanitaria locale. Le modalità di attuazione vengono esplicitate da specifico protocollo che può essere redatto da medico di fiducia ovvero dalla Commissione multidisciplinare permanente; in ogni caso, la Commissione multidisciplinare permanente deve chiedere circa l’adeguatezza del protocollo al Comitato per l’etica nella clinica, che si esprime entro il termine di giorni cinque dal ricevimento della documentazione; all’esito dell’acquisizione del parere da parte del Comitato per l’etica nella clinica, la Commissione multidisciplinare permanente provvede a redigere una relazione inerente agli esiti della procedura. Gli esiti della procedura sono comunicati all’interessato da parte dell’azienda unità sanitaria locale.
- Il supporto alla realizzazione della procedura di suicidio medicalmente assistito deve essere garantito dall’azienda unità sanitaria locale entro il termine di giorni sette dalla comunicazione degli esiti della procedura all’interessato da parte dell’azienda unità sanitaria locale.
La procedura, comprensiva di verifica dei requisiti, modalità di attuazione e supporto alla realizzazione della procedura da parte dell’azienda unità sanitaria locale, si completa pertanto entro il termine di giorni trentasette a far tempo dalla presentazione dell’istanza.
I contenuti della norma
Di seguito, in extenso i contenuti della norma.
I requisiti
Quanto ai requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito (art. 2 L.R. 16/2025), prevede che, sino all’entrata in vigore della disciplina statale, possano accedere le persone in possesso dei requisiti indicati dalle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024, secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento).
La Commissione multidisciplinare permanente
L’art.3 L.R. 16/2025 prevede l’istituzione della c.d. Commissione multidisciplinare permanente, volta alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito ovvero alla verifica o definizione delle relative modalità di attuazione. In particolare, è previsto che, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della L.R. 16/2025, le aziende unità sanitarie locali istituiscano una Commissione composta da: a) un medico palliativista con competenze ed esperienze assistenziali; b) un medico psichiatra; c) un medico anestesista; d) uno psicologo; e) un medico legale; f) un infermiere.
Tale Commissione viene poi integrata di volta in volta da un medico specialista di branca relativo alla patologia da cui è affetta la persona che richiede l’accesso al suicidio medicalmente assistito. L’individuazione dei componenti avviene su base volontaria nell’ambito del personale dipendente dell’azienda unità sanitaria locale, ovvero, in caso di indisponibilità di personale interno, i componenti possono essere individuati fra i dipendenti di altre aziende od enti del servizio sanitario regionale.
Le modalità di accesso al suicidio
Le modalità di accesso al suicidio medicalmente assistito sono regolate dall’art. 4 L.R. 16/2025, secondo cui la persona interessata, o un suo delegato, presenta all’azienda unità sanitaria locale competente per territorio una istanza per l’accertamento dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito nonché per l’approvazione o definizione delle relative modalità di attuazione. Tale istanza deve essere corredata dalla documentazione sanitaria disponibile, nonché eventualmente anche dall’indicazione di un medico di fiducia.
Una volta depositata l’istanza da parte dell’interessato o di delegato, l’azienda unità sanitaria locale trasmette tempestivamente l’istanza e la relativa documentazione alla Commissione multidisciplinare permanente e al Comitato per l’etica nella clinica operante presso l’azienda ai sensi dell’articolo 99 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale).
20 giorni per la verifica dei requisiti
Quanto alla verifica dei requisiti, tale procedura deve concludersi entro venti giorni dal ricevimento dell’istanza; tale termine può essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a cinque giorni, per accertamenti clinico-diagnostici (art. 4 L.R. 16/2025). Più precisamente, la Commissione multidisciplinare permanente verifica in via preliminare che il richiedente abbia ricevuto una informazione chiara e adeguata sulla possibilità di accedere ad un percorso di cure palliative. Il richiedente è altresì informato del suo diritto di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi trattamento sanitario, anche di sostegno vitale, e della possibilità di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua ai sensi della l. 219/2017.
Qualora il richiedente confermi la volontà di accedere al suicidio medicalmente assistito, la Commissione multidisciplinare permanente procede alla verifica dei requisiti mediante disamina della documentazione prodotta ed effettuazione degli accertamenti che si rendano necessari, anche col supporto delle strutture del servizio sanitario regionale, assicurando l’interlocuzione personale e diretta con la persona interessata, sentito il medico di fiducia eventualmente indicato dalla persona stessa. Il consenso al suicidio medicalmente assistito deve essere espresso in modo libero e consapevole ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della l. 219/2017.
La Commissione multidisciplinare permanente chiede il parere del Comitato per l’etica nella clinica sugli aspetti etici del caso in esame trasmettendo al medesimo la documentazione inerente alla interlocuzione e agli accertamenti effettuati. Il Comitato esprime il parere entro sette giorni dal ricevimento della documentazione; la richiesta al Comitato deve essere formulata dalla Commissione in maniera tale che il termine di giorni venti sia rispettato.
La Commissione Multidisciplinare permanente redige infine una relazione attestante gli esiti dell’accertamento dei requisiti. L’azienda unità sanitaria locale comunica alla persona interessata gli esiti dell’accertamento.
La modalità di attuazione
Relativamente alle modalità di attuazione (art. 5 L.R. 16/2025), in caso di esito positivo della verifica dei requisiti la Commissione procede ai fini dell’approvazione o definizione delle modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito. La procedura si conclude entro dieci giorni dalla comunicazione all’interessato degli esiti dell’accertamento da parte dell’azienda unità sanitaria locale.
La persona interessata può chiedere alla Commissione l’approvazione di un protocollo redatto dal medico di fiducia e recante le modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito. La persona interessata può chiedere altresì alla Commissione di definire, in accordo con la persona stessa, le modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito mediante la redazione di apposito protocollo. In mancanza di accordo la richiesta non ha seguito.
Le modalità di attuazione devono prevedere l’assistenza del medico e devono essere tali da evitare abusi in danno delle persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze. La Commissione multidisciplinare permanente chiede il parere del Comitato per l’etica nella clinica in merito alla adeguatezza del protocollo, ed il Comitato esprime il parere entro cinque giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dalla Commissione; la richiesta al Comitato deve essere formulata dalla Commissione in maniera tale che il termine di giorni dieci sia rispettato.
La Commissione redige infine la relazione finale relativa agli esiti della richiesta, e l’azienda unità sanitaria locale comunica al richiedente gli esiti della procedura.
L’art. 7 L.R. 16/2025 inerisce al supporto alla realizzazione della procedura di suicidio medicalmente assistito.
In particolare, entro sette giorni dalla comunicazione da parte dell’azienda unità sanitaria locale degli esiti della procedura all’interessato (ex art.6 L.R. 16/2025), l’azienda unità sanitaria locale assicura, nelle forme previste dal protocollo approvato dalla Commissione o dalla stessa definito in modo condiviso con la persona interessata, il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza sanitaria per la preparazione all’auto-somministrazione del farmaco autorizzato. L’assistenza è prestata dal personale sanitario su base volontaria.
Le prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla presente legge costituiscono un livello di assistenza sanitaria superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza. La Regione fa fronte con risorse proprie agli effetti finanziari connessi a tali prestazioni e trattamenti.
La persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito può decidere in ogni momento di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento.
L’art.8 L.R. 16/2025 assicura infine la gratuità delle prestazioni.