IAvevamo già portato all’attenzione dei nostri lettori la Legge sull’Oblio Oncologico, sottolineando come si era in attesa dei decreti attuativi che avrebbero un quadro più completo del quadro normativo
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 Aprile 2024 è stato pubblicato il primo decreto ministeriale “Elenco di patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a) , e 4, comma 1, della legge n. 193 del 2023”.
Questa volta il Legislatore non si è fatto attendere ed ha pubblicato il primo decreto che ha come oggetto l’elenco delle patologie oncologiche per le quali è previsto un termine di “guarigione” inferiore ai 10 anni, come previsto dall’art.2 comma 1 della Legge 193/2023.
Lo stesso decreto stabilisce che tale elenco è inoltre in deroga anche a quanto previsto dall’art. 3 comma 1, lettera a), che prevede la decorrenza decennale delle patologie concernenti le informazioni sullo stato di salute, ove è previsto anche il limite dei 5 anni se la patologia è insorta prima del compimento dei 21 anni.
La deroga prevista dal decreto si applica anche all’art. 4 comma 1 della Legge, che riguarda le informazioni in occasione di procedure concorsuali e selettive, pubbliche o private.
Per quanto restiamo ancora in attesa dei rimanenti decreti attuativi, quello appena pubblicato prevede nel suo allegato l’elenco di questi tumori:
- Colon-retto
- stadio I: 1 anno dalla fine del trattamento, per qualsiasi età;
- Stadio II-III: 7 anni dalla fine del trattamento per chi ha più di 21 anni;
- Melanoma: 6 anni dalla fine del trattamento, per chi ha più di 21 anni
- Mammella: Statio I-II, 1 anno dalla fine del trattamento, qualsiasi età;
- Utero-collo
- 6 anni dalla fine del trattamento, per chi ha più di 21 anni;
- 5 anni dalla fine del trattamento, per qualsiasi età;
- Testicolo: 1 anno dalla fine del trattamento, per qualsiasi età:
- Tiroide: 1 anno dalla fine del trattamento, per donne con diagnosi inferiore a 55 anni – uomini con diagnosi inferiore a 45 anni, esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi;
- Linfomi di Hodgkin: 5 anni dalla fine del trattamento, per età inferiori a 45 anni;
- Leucemie: 5 anni dalla fine del trattamento, per quelle acute (linfoblastiche e mieloide), per qualsiasi età;
Rimangono ancora aperte le questioni sollevate nel precedente contributo noi pubblicato, ma ora vi è da chiedersi: queste deroghe in merito al concetto di guarigione, di cui all’allegato del decreto, quale ulteriore influenza avranno in merito ad eventuali stime del danno da errori professionali, soprattutto nell’ambito assai complesso della perdita di chance?